mercoledì 26 novembre 2014

L'impronta dell’archivio di conservazione è stata eliminata?



Il DMEF del 17 giugno 2014 ha sostituito la trasmissione dell’impronta dell’archivio di conservazione con una comunicazione da espletare in dichiarazione redditi. 

L’invio dell'impronta è stata quindi eliminato?

La risposta è SI, MA ...
Come mai sul sito dell'Agenzia delle Entrate non è riportato alcun riferimento al DMEF 17 giugno 2014? E, anzi, continua ad essere attivo il canale di trasmissione dell'impronta?
Come mai nella dichiarazione dei redditi non vi è traccia di tale comunicazione?


Le cose stanno così:

  •  l’art. 5 comma 1 del DMEF 17 giugno 2014 prevede che la seguente prassi: “Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento”;
  • l’art.7  specifica che il DMEF entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (cioè il 27 giugno 2014 dato che è stato pubblicato in GU n.146 del 26 giugno 2014), e cosa più importante che “Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad applicarsi ai documenti già conservati al momento dell’entrata in vigore del presente decreto”.

Con il termine “già conservati” si intende che il processo di “conservazione sostitutiva” è stato ultimato tramite l’apposizione della firma digitale del responsabile della conservazione e della marca temporale all’evidenza informatica dell'archivio (impronta).

In sostanza quindi, per i documenti rilevanti ai fini tributari “già conservati” alla data del 26 giugno 2014 continua ad applicarsi il DMEF 23 gennaio 2004, quindi si dovrà necessariamente trasmettere l’impronta dell’archivio entro i termini stabiliti dalla normativa di riferimento, ovvero entro gennaio 2015. Mentre per i documenti che vengono conservati dopo il 26 giugno l’impronta non va trasmessa ma soltanto conservata unitamente ai documenti.

Esempio: se la PIPPO SRL ha conservato libri e registri del periodo di imposta 2013 con firma digitale e marca temporale a chiusura del processo di conservazione in data 15 giugno 2014 (cioè con largo anticipo rispetto al termine ultimo è il 31 dicembre 2014, e prima del DMEF 17/6/2014), l’impronta dell’archivio dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro e non oltre gennaio 2015, diversamente, se libri e registri del periodo di imposta 2013 sono stati conservati apponendo firma digitale e marca temporale in data 10 luglio 2014, non si dovrà trasmettere alcuna impronta all’Agenzia delle Entrate dato che la conservazione è terminata in un periodo successivo al 26 giugno 2014.

Riamangono da trovare le risposte alle seguenti domande: 
  • Come mai sul sito dell'Agenzia delle Entrate, in merito alla normativa  per l'impronta informatica non è riportato alcun riferimento al DMEF 17 giugno 2014?
  • Come mai nella dichiarazione dei redditi 2014 non c'è traccia della modalità di comunicazione che si effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari?
 Lo chiederemo all'Agenzia delle Entrate ...
... alla prossima!

giovedì 13 novembre 2014

Come assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e libri contabili


Come assolvere l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e libri contabili

Il d.m. 17 giugno2014 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26 giugno2014) ha modificato, tra l’altro, le regole sull’assolvimento dell’imposta di bollo su fatture, libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari.
Di particolare interesse, viste le recenti novità sul tema, l’assolvimento dell’eventuale bollo sulle fatture elettroniche.
Le fatture elettroniche sono, a tutti gli effetti, fatture, e, quindi, si rendono ad esse applicabili tutte le norme specifiche in materia di IVA e di imposta di bollo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricordiamo che il bollo da 2 euro va inserito in fattura se gli importi non soggetti a Iva sono superiori a 77,47 euro, in caso di:
  • operazioni esenti ex art. 10, escluse ex art. 15 e fuori campo Iva per assenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale,
  • oppure in caso di fatture emesse da soggetti “minimi” (ex art. 100 l. 244/2007 e d.l. 98/2011) e in alcuni casi di operazioni ex art. 8 c), 8 bis e 9 d.p.r. 633/1972.
Si noti che trasformare la fattura elettronica in fattura cartacea mediante la stampa e apporre la marca da bollo sulla versione cartacea è del tutto sbagliato: la marca da bollo così apposta non soddisfa, infatti, l’adempimento.
Dal 27 giugno 2014, con l’entrata in vigore del dm citato, è necessario assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale mediante modello F24 che dovrà essere versato a consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (quindi entro il 30 aprile, 29 aprile negli anni bisestili). La nuova norma è intervenuta sulle scadenze eliminando i versamenti in acconto e a saldo, e modificando il mezzo di pagamento: da modello F23 a modello F24. In questo modo l’imposta è assolta in modo puntuale e non previsionale.
Va ricordato, inoltre, che con le nuove regole, non sarà più necessaria la comunicazione preventiva mediante lettera raccomandata all’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda la fattura elettronica PA, è importante segnalare che nel documento elettronico occorre riportare gli estremi della norma di riferimento. In attesa che venga aggiornato il tracciato della Fattura PA, nel campo “NumeroBollo” sarà necessario inserire la stringa “DM-17-GIU-2014”.