Il DMEF del 17 giugno 2014 ha sostituito la trasmissione dell’impronta dell’archivio di conservazione con una comunicazione da espletare in dichiarazione redditi.
L’invio dell'impronta è stata quindi eliminato?
La risposta è SI, MA ...Come mai sul sito dell'Agenzia delle Entrate non è riportato alcun riferimento al DMEF 17 giugno 2014? E, anzi, continua ad essere attivo il canale di trasmissione dell'impronta?
Come mai nella dichiarazione dei redditi non vi è traccia di tale comunicazione?
Le cose stanno così:
- l’art. 5 comma 1 del DMEF 17 giugno 2014 prevede
che la seguente prassi: “Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità
elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta di riferimento”;
- l’art.7 specifica che il DMEF entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (cioè il 27 giugno 2014 dato che è stato pubblicato in GU n.146 del 26 giugno 2014), e cosa più importante che “Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad applicarsi ai documenti già conservati al momento dell’entrata in vigore del presente decreto”.
Con il termine “già conservati” si intende che il processo
di “conservazione sostitutiva” è stato ultimato tramite l’apposizione
della firma digitale del responsabile della
conservazione e della marca temporale all’evidenza informatica dell'archivio (impronta).
In sostanza quindi, per i documenti rilevanti ai fini
tributari “già conservati” alla data del 26 giugno 2014 continua ad applicarsi
il DMEF 23 gennaio 2004, quindi si dovrà necessariamente trasmettere l’impronta
dell’archivio entro i termini stabiliti dalla normativa di riferimento, ovvero
entro gennaio 2015. Mentre per i documenti che vengono conservati dopo il 26 giugno
l’impronta non va trasmessa ma soltanto conservata unitamente ai documenti.
Esempio: se la PIPPO SRL ha conservato libri e registri del
periodo di imposta 2013 con firma digitale e marca temporale a chiusura del
processo di conservazione in data 15 giugno 2014 (cioè con largo anticipo
rispetto al termine ultimo è il 31 dicembre 2014, e prima del DMEF 17/6/2014), l’impronta dell’archivio
dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro e non oltre gennaio 2015, diversamente, se libri e registri del periodo di imposta 2013 sono stati conservati apponendo firma
digitale e marca temporale in data 10 luglio 2014, non si dovrà trasmettere
alcuna impronta all’Agenzia delle Entrate dato che la conservazione è terminata
in un periodo successivo al 26 giugno 2014.
Riamangono da trovare le risposte alle seguenti domande:
- Come mai sul sito dell'Agenzia delle Entrate, in merito alla normativa per l'impronta informatica non è riportato alcun riferimento al DMEF 17 giugno 2014?
- Come mai nella dichiarazione dei redditi 2014 non c'è traccia della modalità di comunicazione che si effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari?
... alla prossima!
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