mercoledì 26 novembre 2014

L'impronta dell’archivio di conservazione è stata eliminata?



Il DMEF del 17 giugno 2014 ha sostituito la trasmissione dell’impronta dell’archivio di conservazione con una comunicazione da espletare in dichiarazione redditi. 

L’invio dell'impronta è stata quindi eliminato?

La risposta è SI, MA ...
Come mai sul sito dell'Agenzia delle Entrate non è riportato alcun riferimento al DMEF 17 giugno 2014? E, anzi, continua ad essere attivo il canale di trasmissione dell'impronta?
Come mai nella dichiarazione dei redditi non vi è traccia di tale comunicazione?


Le cose stanno così:

  •  l’art. 5 comma 1 del DMEF 17 giugno 2014 prevede che la seguente prassi: “Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento”;
  • l’art.7  specifica che il DMEF entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (cioè il 27 giugno 2014 dato che è stato pubblicato in GU n.146 del 26 giugno 2014), e cosa più importante che “Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad applicarsi ai documenti già conservati al momento dell’entrata in vigore del presente decreto”.

Con il termine “già conservati” si intende che il processo di “conservazione sostitutiva” è stato ultimato tramite l’apposizione della firma digitale del responsabile della conservazione e della marca temporale all’evidenza informatica dell'archivio (impronta).

In sostanza quindi, per i documenti rilevanti ai fini tributari “già conservati” alla data del 26 giugno 2014 continua ad applicarsi il DMEF 23 gennaio 2004, quindi si dovrà necessariamente trasmettere l’impronta dell’archivio entro i termini stabiliti dalla normativa di riferimento, ovvero entro gennaio 2015. Mentre per i documenti che vengono conservati dopo il 26 giugno l’impronta non va trasmessa ma soltanto conservata unitamente ai documenti.

Esempio: se la PIPPO SRL ha conservato libri e registri del periodo di imposta 2013 con firma digitale e marca temporale a chiusura del processo di conservazione in data 15 giugno 2014 (cioè con largo anticipo rispetto al termine ultimo è il 31 dicembre 2014, e prima del DMEF 17/6/2014), l’impronta dell’archivio dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro e non oltre gennaio 2015, diversamente, se libri e registri del periodo di imposta 2013 sono stati conservati apponendo firma digitale e marca temporale in data 10 luglio 2014, non si dovrà trasmettere alcuna impronta all’Agenzia delle Entrate dato che la conservazione è terminata in un periodo successivo al 26 giugno 2014.

Riamangono da trovare le risposte alle seguenti domande: 
  • Come mai sul sito dell'Agenzia delle Entrate, in merito alla normativa  per l'impronta informatica non è riportato alcun riferimento al DMEF 17 giugno 2014?
  • Come mai nella dichiarazione dei redditi 2014 non c'è traccia della modalità di comunicazione che si effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari?
 Lo chiederemo all'Agenzia delle Entrate ...
... alla prossima!

giovedì 13 novembre 2014

Come assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e libri contabili


Come assolvere l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e libri contabili

Il d.m. 17 giugno2014 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26 giugno2014) ha modificato, tra l’altro, le regole sull’assolvimento dell’imposta di bollo su fatture, libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari.
Di particolare interesse, viste le recenti novità sul tema, l’assolvimento dell’eventuale bollo sulle fatture elettroniche.
Le fatture elettroniche sono, a tutti gli effetti, fatture, e, quindi, si rendono ad esse applicabili tutte le norme specifiche in materia di IVA e di imposta di bollo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricordiamo che il bollo da 2 euro va inserito in fattura se gli importi non soggetti a Iva sono superiori a 77,47 euro, in caso di:
  • operazioni esenti ex art. 10, escluse ex art. 15 e fuori campo Iva per assenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale,
  • oppure in caso di fatture emesse da soggetti “minimi” (ex art. 100 l. 244/2007 e d.l. 98/2011) e in alcuni casi di operazioni ex art. 8 c), 8 bis e 9 d.p.r. 633/1972.
Si noti che trasformare la fattura elettronica in fattura cartacea mediante la stampa e apporre la marca da bollo sulla versione cartacea è del tutto sbagliato: la marca da bollo così apposta non soddisfa, infatti, l’adempimento.
Dal 27 giugno 2014, con l’entrata in vigore del dm citato, è necessario assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale mediante modello F24 che dovrà essere versato a consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (quindi entro il 30 aprile, 29 aprile negli anni bisestili). La nuova norma è intervenuta sulle scadenze eliminando i versamenti in acconto e a saldo, e modificando il mezzo di pagamento: da modello F23 a modello F24. In questo modo l’imposta è assolta in modo puntuale e non previsionale.
Va ricordato, inoltre, che con le nuove regole, non sarà più necessaria la comunicazione preventiva mediante lettera raccomandata all’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda la fattura elettronica PA, è importante segnalare che nel documento elettronico occorre riportare gli estremi della norma di riferimento. In attesa che venga aggiornato il tracciato della Fattura PA, nel campo “NumeroBollo” sarà necessario inserire la stringa “DM-17-GIU-2014”.

mercoledì 29 ottobre 2014

Suggerimenti per la compilazione della Fattura Elettronica verso la PA

Come compilare correttamente la fattura elettronica alla PA?
Ecco alcuni suggerimenti.


Codice Destinatario: corrisponde al codice univoco ufficio (6 numeri e/o lettere maiuscole) che ogni Amministrazione ha comunicato ai propri fornitori e  disponibile sull'indice  (www.indicepa.gov.it).
Nel form di Fattura No Problem inserendo questo codice è possibile compilare automaticamente tutti i dati associati.
Numero: è bene predisporre due distinti registri sezionali con numerazioni differenti, se si intende procedere ad una conservazione mista cioè digitale per le fatture elettroniche e tradizionale per le fatture cartacee.

Campi Opzionali

Alcune informazioni non rientrano fra i campi obbligatori del Tracciato Fattura PA ma  sono obbligatorie per altre norme o disposizioni:

Numero Bolloinserendo la stringa “DM-17-GIU-2014" può essere rappresentata in fattura l’assoluzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014. Generalmente è necessario il pagamento dell'imposta di bollo quando gli importi non sono soggetti a Iva  e superano 77,47 euro.

Dati relativi all'Ordine, al contratto o alla Convenzione:
  • Codice : il numero dell'ordine e/o il protocollo del documento
  • CIG: codice identificativo di gara
  • CUP: codice unico di progetto, in caso di fatture relative a opere pubbliche.



venerdì 3 ottobre 2014

La conservazione digitale delle Fatture Elettroniche PA



Le nuove norme sulla Fatturazione Elettronica alla Pubblica Amministrazione, entrate in vigore lo scorso 6 giugno, hanno portato nuova attenzione al tema della Conservazione Sostitutiva o, più propriamente, alla Conservazione Digitale.

I due termini “Sostitutiva” e “Digitale” vengono spesso usati come sinonimi anche se la differenza è ormai palesemente sostanziale. Infatti, si definisce Conservazione Sostitutiva il processo che “dematerializza” un documento analogico (es. cartaceo) e lo conserva secondo la normativa vigente (raccoglitore, scaffale), mentre la Conservazione Digitale è il processo che conserva il documento nativamente digitale. Ad esempio, la Fattura Elettronica PA (il .xml.p7m) è un documento “nativamente” digitale. Mentre la normale fattura “.pdf” ottenuta dalla scansione del cartaceo o direttamente dal gestionale, è un documento analogico. Entrambi i tipi di fattura possono essere conservati digitalmente, mentre la fattura elettronica PA può essere conservata solo digitalmente:

la fattura elettronica PA non può essere conservata su supporto cartaceo!

Occorre adottare il processo di conservazione digitale a norma.

La conservazione digitale mira a garantire le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici, come previsto dal CAD (art.44), ed è normata dal DPCM 03/12/2013: Regole tecniche in materia di sistema di conservazione. Inoltre, il recente DMEF del 17/06/2014 ha finalmente reso conveniente ed economica la conservazione digitale dei documenti fiscali.

Riguardo alle Fatture Elettroniche PA, fare la loro conservazione “in casa” è piuttosto oneroso. Occorre dotarsi di un software specifico, nominare un Responsabile della Conservazione e descrivere il processo nell’apposito Manuale. Quindi, conservare il cosiddetto “pacchetto di archiviazione” per 10 anni, assicurandosi della sua leggibilità nel tempo.

La conservazione può diventare semplice ed economica se ci si avvale di servizi forniti da società qualificate. Si veda, ad esempio, il servizio Fattura No Problem  erogato da Arancia-ICT.

Per tutti i dettagli in merito alla conservazione a norma si può consultare il sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

martedì 30 settembre 2014

Le nuove norme sulla fatturazione elettronica

Il Decreto Ministeriale 55 del 03/04/2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

I fornitori delle pubbliche amministrazioni si trovano quindi a dover gestire il ciclo di fatturazione esclusivamente in formato elettronico, nelle fasi di emissione, trasmissione e conservazione del documento.

Questa novità normativa porterà alla pubblica amministrazione una serie di vantaggi:
  • maggiori risparmi economici
  • più trasparenza verso i fornitori e verso la loro posizione fiscale
  • monitoraggio della spesa pubblica

I risparmi sono complessivamente stimati in svariati miliardi di euro.

Anche i fornitori della PA conseguiranno importanti vantaggi: abbattimento dei consumi di carta, inchiostri, stampanti, costi di spedizione e semplificazione nella gestione degli aspetti amministrativi.
La PA italiana si sta quindi apprestando a mettersi al passo seguendo le indicazioni dell’Unione Europea come già in altri paesi come la Danimarca, Norvegia e Svezia è già prassi l'uso della fatturazione elettronica.



è il servizio che Arancia-ICT mette a disposizione dei professionisti, avvocati, commercianti, rivenditori o software house.